Invalidità Civile, come funziona, a chi spetta e tutto ciò che riguarda l'argomento

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Indennità di accompagnamento


COS'É E COME FUNZIONE


L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica concessa dall’Inps, erogata a favore di cittadini invalidi civili totali (100% di invalidità), a causa di minorazioni fisiche o psichiche, con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure con incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

  • A CHI SPETTA

    L’accompagnamento spetta ai cittadini per i quali sia stata accertata la totale inabilità (100%), residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.


     L’indennità è riconosciuta a chi:


    • è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;
    • è impossibilitato a deambulare autonomamente, senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
    • è cittadino italiano;
    • è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
    • è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno,
    • ha residenza stabile e abituale in Italia.

    Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili.

  • QUANTO SPETTA

    Novità arrivano sull’importo erogato a titolo di indennità di accompagnamento: mentre nel 2019 la somma erogata era 517,84 euro, a partire dal 1° gennaio 2020 spettano 520,29 euro.

  • DURATA

    Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, l’indennità viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.



  • NON TI E' STATA RICONOSCIUTA L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO?

    Se non ti è stata riconosciuta l’indennità richiesta o vuoi inoltrare domanda, contattaci, i nostri legali ti assisteranno sin dalla fase amministrativa e per tutto l’iter, anche giudiziario.

  • COME FARE RICORSO

    Se la prestazione di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, SI Può PROPORRE azione giudiziaria presso la sezione Lavoro del tribunale civile del luogo di residenza.


    Con l’assistenza di un avvocato occorre depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo in cui esporre le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica. Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

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Pensione di Invalidità Civile


COS’E’ E COME FUNZIONA


La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.


  • A CHI SPETTA

    Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.


    L’indennità può essere richiesta da chi:


    • è stato riconosciuto totalmente e permanentemente inabile;
    • è in stato di bisogno economico;
    • ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
    • è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
    • è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privo di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (articolo 41 del Testo unico sull’immigrazione);
    • ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale..

    Per avere diritto alla pensione è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge. La pensione spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.


    La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, e con gli altri trattamenti pensionistici diretti come gli assegni ordinari d’invalidità, pensioni di inabilità.


    La pensione è compatibile con l’eventuale attività lavorativa.

  • QUANTO SPETTA E DURATA

    Per l’anno 2020 l’importo della pensione è di 286,81 euro e viene corrisposto per 13 mensilità.


    Il limite di reddito personale annuo è pari a 16.982,49 euro.


    Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.


    La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).


    Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2018 pari a 66 anni e 7 mesi), l’importo della pensione di inabilità civile viene adeguato all’importo dell’assegno sociale e non è più possibile sottoporre il soggetto alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari.

  • NON TI E’ STATA RICONOSCIUTA LA PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE?

    Se non ti è stata riconosciuta l’indennità richiesta o vuoi inoltrare domanda, contattaci, i nostri legali ti assisteranno sin dalla fase amministrativa e per tutto l’iter, anche giudiziario.

  • COME FARE RICORSO

    Se la prestazione di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, SI Può PROPORRE azione giudiziaria presso la sezione Lavoro del tribunale civile del luogo di residenza.


    Con l’assistenza di un avvocato occorre depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo in cui esporre le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica.


    Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

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Assegno di Invalidità Civile


COS’E’ E COME FUNZIONA


L’assegno di invalidità civile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%).

  • A CHI SPETTA

    La prestazione, introdotta dall’articolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio italiano, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. Dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico sarà aggiornato in base all’andamento della speranza di vita ISTAT. Gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali che, per l’anno 2020 non possono eccedere il valore di 4.926,35 euro.


    Nella determinazione del reddito rilevante si rammenta che sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l’importo stesso dell’assegno mensile, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento.


    Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La valutazione del reddito deve essere effettuata nei confronti del solo percettore del sostegno economico e non, anche, del coniuge o degli altri familiari. La corresponsione dell’assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.



  • QUANTO SPETTA

    La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2020, a 286,81 € al mese e non è soggetta al prelievo Irpef.

  • NON TI è STATO RICONOSCIUTO L’ASSEGNO DI INVALIDITA’ CIVILE?

    Se non ti è stata riconosciuta l’indennità richiesta o vuoi inoltrare domanda, contattaci, i nostri legali ti assisteranno sin dalla fase amministrativa e per tutto l’iter, anche giudiziario.

  • COME FARE RICORSO

    Se la prestazione di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, SI Può PROPORRE azione giudiziaria presso la sezione Lavoro del tribunale civile del luogo di residenza.


    Con l’assistenza di un avvocato occorre depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo in cui esporre le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica.

  • avvocato durante una consulenza in materia di infortunistica

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Indennità di frequenza


COS’E’ E COME FUNZIONA


L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, realizzata per fornire sostegno al reddito delle famiglie e a sostegno dell’inserimento sociale e scolastico dei ragazzi portatori di handicap fino al 18esimo anno di età.

Trattandosi di un sostegno economico concesso a coloro che si trovano in uno stato di bisogno, per avere diritto all’indennità, è necessario avere un reddito inferiore e non superiore alle soglie previste dall’Inps anno per anno.



  • A CHI SPETTA

    La prestazione, introdotta dall’articolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio italiano, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. Dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico sarà aggiornato in base all’andamento della speranza di vita ISTAT. Gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali che, per l’anno 2020 non possono eccedere il valore di 4.926,35 euro.


    Nella determinazione del reddito rilevante si rammenta che sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l’importo stesso dell’assegno mensile, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento.


    Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La valutazione del reddito deve essere effettuata nei confronti del solo percettore del sostegno economico e non, anche, del coniuge o degli altri familiari. La corresponsione dell’assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

  • QUANTO SPETTA

    L’indennità di frequenza spetta qualora non vengano superati i limiti di reddito stabiliti annualmente: limite di reddito per il 2019 per i minori di 18 anni è Euro 4.906,72.


    La somma viene rogata per tutta la durata della frequenza (fino ad un massimo di 12 mesi) che andrà comunicata all’inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo di riabilitazione all’ASL di appartenenza, con certificato di frequenza di un centro ambulatoriale pubblico o privato in convenzione, dove siano specificati i periodi di inizio e fine della frequenza.


    Per l’anno 2019 l’importo dell’assegno mensile è pari a 285,66 euro.

  • DURATA

    Il pagamento inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se i requisiti richiesti (sanitari ed amministrativi) risultano soddisfatti.


    Nel momento in cui la frequenza o la durata del trattamento non risulti soddisfatta, allora il beneficio può essere revocato.


    La revoca partirà dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

  • NON TI E’ STATA RICONOSCIUTA L’ INDENNITA’ DI FREQUENZA?

    Se non ti è stata riconosciuta l’indennità richiesta o vuoi inoltrare domanda, contattaci, i nostri legali ti assisteranno sin dalla fase amministrativa e per tutto l’iter, anche giudiziario.

  • COME FARE RICORSO

    Se la prestazione di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, SI Può PROPORRE azione giudiziaria presso la sezione Lavoro del tribunale civile del luogo di residenza.


    Con l’assistenza di un avvocato occorre depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo in cui esporre le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica.


    Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

L. 104/92 HANDICAP GRAVE ART 3 C 3 E ART. 33


COS’É E COME FUNZIONA


La legge 104 è finalizzata ad aiutare chi è portatore di handicap, ossia chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. La legge 104 è pensata come forma di assistenza e integrazione socio-culturale per tutte quelle persone che soffrono di disabilità a vario titolo. L’aiuto si concretizza dunque per i familiari, dando loro dei permessi per dare assistenza psicologica, fisica e morale.



  • A CHI SPETTA

    La legge 104/92 spetta al disabile stesso, sia esso pubblico o privato, i suoi parenti di primo e secondo grado ( genitori, fratelli, sorelle o marito), i parenti di terzo grado (cugini, zii), solo nel caso in cui i parenti di primo o secondo grado siano morti o impossibilitati per disabilità o malattie. Recentemente è stata estesa la possibilità di usufruire di questa legge anche a conviventi o facenti parte di un’unione civile. In particolare questo permesso si traduce in tre giorni mensili, frazionabili anche in ore al giorno. L’Inps ha distinto i casi particolari di genitori di figli disabili al di sotto dei tre anni, che possono richiedere il congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato in ospedali o istituti. Fra i figli fra i tre e gli otto anni si può richiedere il prolungamenti del congedo parentale per massimo tre anni, mentre per i figli maggiorenni il permesso si stabilisce a tre giorni al mese.

  • QUANTO SPETTA

    Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:




    riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;

    tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

    ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:

    i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;



    prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.


    permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.


    Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:


    i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore;


    il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto


    Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore spettano:


    i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.


    Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016),ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:


    tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.


    ll diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).

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  • COME FARE RICORSO

    Se la prestazione di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, SI Può PROPORRE azione giudiziaria presso la sezione Lavoro del tribunale civile del luogo di residenza.


    Con l’assistenza di un avvocato occorre depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo in cui esporre le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica.


    Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

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L. 104/92 EX ART. 21 - AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI CON DISABILITA'


COS’É E COME FUNZIONA


La legge 104/92 prevede, all’articolo 21, agevolazioni per i lavoratori con disabilità relative la possibilità di scelta e trasferimento del posto di lavoro.

Si tratta di agevolazioni utili solo per il lavoratore dipendente del settore pubblico.



  • A CHI SPETTA

    L’art. 21 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:

    • scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
    • precedenza in sede di trasferimento a domanda;

    Si tratta di due distinte tutele.


    Per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 21 della legge 104/92 sono necessarie:


    la certificazione di portatore di handicap anche non grave (art. 3 – comma 1 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l’Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato;

    invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%).

  • COSA SPETTA

    Le agevolazioni di cui all’art. 21 operano, come detto, solo nell’ambito della pubblica amministrazione in quanto si riferiscono specificamente alle persone assunte presso gli enti pubblici come vincitrici di concorso o ad altro titolo.


    Si sottolinea, che:


    • il diritto di scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere soltanto nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992) – per esempio non è possibile invocare la legge 104 per essere trasferiti da una azienda U.S.L. ad un’altra o da un Comune ad un altro, in questi casi può essere utilizzato l’istituto della mobilità nella pubblica amministrazione;
    • il diritto al trasferimento di sede può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996, Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n.13),
    • molte pubbliche amministrazioni (per esempio scuola, guardia di finanza,) hanno ulteriormente precisato i criteri per fruire di tale agevolazione. Pertanto, è sempre opportuno verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro e dai regolamenti di categoria.
    • La domanda deve essere rivolta al datore di lavoro, allegando, la certificazione di handicap e di invalidità (nel caso dell’art. 21).
  • NON TI E’ STATA RICONOSCIUTA L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO?

    Se non ti è stata riconosciuta l’indennità richiesta o vuoi inoltrare domanda, contattaci, i nostri legali ti assisteranno sin dalla fase amministrativa e per tutto l’iter, anche giudiziario.

  • COME FARE RICORSO

    Se la prestazione di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, SI Può PROPORRE azione giudiziaria presso la sezione Lavoro del tribunale civile del luogo di residenza.


    Con l’assistenza di un avvocato occorre depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo in cui esporre le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica.


    Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

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