Consulenza legale per tutte le problematiche attinenti al diritto di famiglia

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Consulenze in materia di diritto di famiglia, assistenza per separazioni e divorzi in provincia di Brescia e Bergamo. L'attività dinanzi al Tribunale per i minorenni


Il diritto di famiglia in senso oggettivo è quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti familiari nella loro accezione più ampia. Tratta questioni attinenti ai rapporti di coniugio, di filiazione, di adozione e ancora di parentela e affinità. 


Lo Studio Legale dell'Avvocato Libretti offre, dal 1999, assistenza e consulenza legale per tutte le problematiche attinenti al diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento, riconoscimento di paternità, tutela dei minori, questioni ereditarie ecc.).

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Separazioni e divorzi davanti al Tribunale Ordinario o con negoziazione assistita


Questa particolare branca del diritto si interessa della famiglia in senso stretto, intesa come nucleo familiare, composto dai coniugi e dai loro figli. Essa stabilisce quali sono i reciproci diritti e doveri tra i membri della famiglia e disciplina compiutamente i rapporti familiari nel momento patologico (eventuale) della separazione e del divorzio.

La separazione può essere consensuale o giudiziale. Se consensuale può avvenire dinanzi al Tribunale ordinario oppure con la più veloce negoziazione assistita.

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Il ruolo del legale nella crisi famigliare


  • La crisi famigliare

    In questa fase di grande conflittualità dove ciascun coniuge, almeno nella maggior parte dei casi, non riesce a mantenersi lucido e sereno, si inserisce (o si può inserire) il lavoro dell'avvocato. Il professionista ha il compito di illustrare chiaramente al cliente, in procinto di separarsi, i diritti e i doveri che ha nei confronti dell'altro coniuge e dei figli. Inoltre, deve assisterlo sia nella fase pre-giudiziale che in quella giudiziale vera e propria. La crisi della coppia non sempre sfocia in una separazione giudiziale, che è quella più lunga e tormentata, in quanto è possibile per i coniugi, con l'aiuto e l'assistenza tecnica di un legale, concordare direttamente le condizioni della separazione consensuale. Questa entra nel dettaglio anche dell'affidamento dei figli e dell'assegno per il mantenimento (del coniuge e dei figli). In tal modo, i coniugi evitano le lungaggini di un giudizio stressante e arrivano in tempi brevi alla separazione.

    Dopo la separazione, i coniugi possono chiedere il divorzio e, ricorrendone le condizioni, l'annullamento del matrimonio davanti alla giurisdizione ecclesiastica (Sacra Rota).

    Tuttavia, il diritto di famiglia si occupa anche della tutela dei minori in generale, compresi i figli naturali, ossia i figli nati da genitori non coniugati.

    Quando all'interno della famiglia, sia essa legittima o di fatto, sorgono determinate problematiche che possono portare, ad esempio, alla necessità o opportunità di imporre limitazioni e restrizioni alla potestà di uno o di entrambi i genitori, interviene un organo giurisdizionale particolare: il Tribunale dei Minori, competente peraltro anche per la materia delle adozioni.

Recenti modifiche normative


  • Modifiche nel diritto di famiglia

    La materia del diritto di famiglia ha subito nel corso degli anni alcune rilevanti modifiche con il D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito con modifiche dalla L. 14/05/2005 n. 80. Queste leggi hanno riformato il processo di separazione e divorzio, riformulando completamente alcuni articoli del codice di procedura civile in materia di separazione e l'art. 4 della legge sul divorzio.

    Successivamente, con la L. 08/02/2006 n. 54 sono state aggiunte alcune norme nel Codice Civile in materia di affido condiviso (prima si parlava di affidamento congiunto) e mantenimento dei figli. Inoltre, sono state introdotte delle modifiche ad alcuni articoli del Codice di Procedura Civile.


    Per quanto concerne l'affidamento e il mantenimento dei figli naturali, ovvero i figli nati da genitori non coniugati, la Corte di Cassazione ha introdotto nel 2007 una significativa innovazione prevedendo un unico giudice per tutte.


    Tra gli ultimi aggiornamenti in materia di separazione e divorzio troviamo anche D.L. 132/2014, convertito nella L. 162 del 10/11/2014, che ha introdotto due nuovi istituti:

    la negoziazione assistita avanti agli avvocati (art. 6);

    la procedura avanti all' ufficiale dello stato civile, nella persona del Sindaco (art. 12) ma solo in assenza di questioni patrimoniali (v. circolare n. 19).


    Un'altra importante novità riguarda la filiazione. Si tratta di una legge pubblicata nel 2012 che finalmente supera la dicotomia tra figli naturali e figli legittimi.


    È entrato in vigore il c.d. "divorzio breve" che ha ridotto i tempi da tre anni a un anno in caso di separazione giudiziale e da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale.

I rapporti di famiglia e il dovere di solidarietà famigliare


Dall'intreccio dei rapporti e relazioni familiari scaturiscono diritti e obblighi reciproci tra i componenti della famiglia. Ad esempio, quando si parla di famiglia in senso ampio, comprensiva quindi dei parenti ed affini, essa assume rilievo, oltre che per questioni riguardanti l'eredità, per il diritto e il reciproco dovere di assistenza che grava sui suoi membri. Queste responsabilità sorgono allorché una persona versa in stato di bisogno, ossia quando, per i motivi più disparati, non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tal caso ha diritto a chiedere gli alimenti ai membri della sua famiglia.

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Il Tribunale per i Minorenni. Il difensore del minore e dei genitori


Il tema del ruolo dell'avvocato nei procedimenti minorili è complesso ma anche molto stimolante, perché impegna ad affrontare problematiche che coinvolgono principi etici e sociali riguardo la funzione dell'avvocatura nella società in cui viviamo. La Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991) e la Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77) hanno specificato, promosso e reso attuabile il diritto del minore alla completa partecipazione ai procedimenti che lo riguardano, in base alla sua capacità di discernimento.

  • La legge 28 marzo 2001 n. 149 e modifiche

    La legge 28 marzo 2001 n. 149, allineandosi a queste convenzioni internazionali, ha apportato anche nel sistema italiano innovazioni sia sul piano sostanziale che processuale.


    Innanzitutto, ha modificato il titolo della legge 4 maggio 1983 n. 184 che disciplina l'affidamento familiare e l'adozione trasformandolo in "Diritto del minore ad una famiglia".


    Il cambiamento non è puramente terminologico, ma determina il definitivo superamento del dibattito in ordine alla qualificazione della posizione giuridica del minore (da portatore di un mero interesse a portatore di un diritto soggettivo pieno) chiarendo che il minore è portatore di veri e propri diritti.


    La stessa legge ha introdotto il principio del contraddittorio nei procedimenti di adottabilità e de potestate. Inoltre, ha riconosciuto al minore, nell'ambito di tali procedimenti, la posizione di "parte processuale". 


    Tale cambiamento ha preso le mosse dalla riforma costituzionale del 1999 (approvata con legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2) che afferma il principio del giusto processo. Dunque, ha stabilito che esso si svolga "nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale" (art. 111, comma 2 Costituzione novellato), ha arginato la deriva inquisitoria dei giudizi minorili, nei quali, in nome della tutela del minore e della speditezza del procedimento, molto spesso risultava offuscato il diritto di difesa delle parti.

  • tribunale per minorenni

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